Siamo lieti di annunciare il corso sulla Costituzione, che si terrà per 4 giovedì consecutivi a partire dal prossimo 10 Marzo 2022, presso il teatro di Sant’Agostino, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa.


U.G.C.I. – Unione Locale di Reggio Emilia
Unione Locale di Reggio Emilia
Siamo lieti di annunciare il corso sulla Costituzione, che si terrà per 4 giovedì consecutivi a partire dal prossimo 10 Marzo 2022, presso il teatro di Sant’Agostino, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa.

Pubblichiamo con piacere la relazione “Le radici cristiane dell’Europa” di S.E. mons. Camillo Ruini, resa nel corso dell’incontro del 10 febbraio 2022, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione Locale di Reggio Emilia.
Carissimi,invito tutti a partecipare all’incontro organizzato per il prossimo 10 Febbraio sul tema: Il futuro dell’Europa: le sue radici cristiane
L’Introduzione all’incontro sarà svolta da S.E. mons. Camillo Ruini,
seguirà l’intervento dell’on. Alessandra Basso – membro del Parlamento Europeo – avvocato del foro di Bologna.Ci sarà spazio per le domande e le riflessioni dei partecipanti.
link dell’incontro: https://meet.jit.si/UGCIReggioEmilia
L’incontro inizierà alle ore 18,30 puntuali, in modo da terminare per le ore 20,00.
Vi chiedo di passare parola a chi pensate possa essere interessato al tema.Vi aspetto numerosi!
Il presidente UGCI in Reggio Emilia
avv. Federica Davoli

Il Vescovo Massimo sta per lasciare la guida della diocesi; raggiunta l’età pensionabile, ha accettato e scelto di continuare a servire la Chiesa – e quindi noi – in un altro modo.
Lo abbiamo sempre sentito vicino per la dedizione e la premura con cui affrontava giorno per giorno i mille impegni, a volte burocratici e stressanti, che il governo di una diocesi comporta.
Soprattutto abbiamo ammirato il suo sforzo di essere pastore con un impegno continuo di studio, di analisi, di riflessione, che poi si traduceva in parole e scritti densi di dottrina e di sapienza con cui arricchiva giorno per giorno il cammino comune.
Consapevole dei problemi che presenta la complessa società reggiano- guastallese, ha indicato a noi fedeli spunti di riflessione e vie di intervento, nei preziosi e ricchi discorsi alla città e nelle omelie delle solennità.
Nei momenti di disorientamento sul comportamento da seguire ha sempre cercato di tenere “dritta la barra” della barca della Chiesa locale che era stata affidata alla sua guida.
Così, oltre che pastore, è stato anche maestro, capace di una chiara esposizione delle verità della fede, analizzate in tutti i suoi interventi con coraggio e fermezza.
L’Unione Giuristi Cattolici in Reggio Emilia lo saluta e lo ringrazia per quanto ha fatto per la diocesi e per ciascuno di noi, confidando che la sua preghiera continuerà a sostenerci negli impegni che ci aspettano e promettendo analoga preghiera per un futuro ricco di bene e di gioia.
Il direttivo dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani in Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati ed U.G.C.I. di Reggio Emilia
vi invitano alla
Santa Messa di fine anno
13 dicembre 2021 h. 18.30
presso la Chiesa di San Giovannino
nel corso della quale saranno ricordati gli Avvocati defunti nel 2021.
Alla fine della Santa Messa, il Prof. Zeno Davoli presenterà alcune opere artistiche custodite nella Chiesa di San Giovannino

Convegno U.G.C.I. Reggio Emilia 05.10.2021
Convegno U.G.C.I. Reggio Emilia del 05.10.2021
ESISTE UN DIRITTO A MORIRE? Riflessioni a due anni da Corte Costituzionale n. 242/2019
Martedì 5 Ottobre 2021 presso la Sala del Museo Diocesano c/o Palazzo Vescovile, innVia Vittorio Veneto, 6 – Reggio Emilia
Ore 15,30 – 18,30
SALUTI
Avv. Federica Davoli, Presidente dell’UGCI di Reggio Emilia
Avv. Enrico Della Capanna, Presidente del COA di Reggio Emilia
Avv. Raffaella Pellini, Segretario delle Camere Penali di Reggio Emilia
INTERVENGONO
Prof. Cesare Mirabelli, già Presidente della Corte costituzionale
Avv. Carmelo Leotta, Professore associato di diritto penale presso l’Università Europea di Roma
Mons. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla
Il convegno sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale “La Libertà TV” https://www.youtube.com/c/lalibertatv
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (2 crediti formativi IN PRESENZA)
Con il patrocinio di:
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia – Camera penale di Reggio Emilia
Museo Diocesano di Reggio Emilia-Guastalla

Molti parlano del ddl Zan senza averlo neppure letto, senza mai avere approfondito le questioni essenziali per la nostra civiltà anche giuridica che lo stesso pone, e senza neppure conoscere il significato delle espressioni usate nel testo di cui i ”progressisti chiedono la urgente approvazione come questione di vita o di morte, essenziale alla nostra sopravvivenza, gli altri “i retrogradi, medioevali, conservatori e tradizionalisti (termine che si vuole usare per la massima offesa) nel sottolinearne la non necessità sociale, specie nel periodo che stiamo vivendo, ne chiedono la radicale eliminazione.
Ci sembra elementarmente necessario ricordare il significato dei termini che l’art. 1 pone a base dell’intero ddl.
Che significato hanno per il ddl Zan i termini sesso –genere- orientamento sessuale- ed identità di genere?
Spiega l’art. 1: per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
Da tali definizioni la incertezza giuridica regna sovrana.
Nessun problema ovviamente per la definizione di sesso biologico, se per tale si intendono il sesso maschile o femminile riconosciuto come tale dall’ordinamento giuridico
Maggiori problemi per il sesso anagrafico che però in Italia al momento corrisponde al sesso biologico
I problemi nascono col “genere- l’orientamento sessuale e l’identità di genere
Iniziamo col “genere” che l’art. 1 del DDL Zan lega alla sola manifestazione esteriore della persona (vestirsi da uomo o da donna per alcuni momenti o sempre,) in maniera conforme o non conforme alle aspettative sociali connesse al sesso biologico quindi ad elementi vaghi e del tutto soggettivi.
Collegata a questa definizione di genere vi è quella della identità di genere che consiste nella percezione e manifestazione di se stessi in relazione al genere anche se non corrispondente al sesso biologico e anche senza avere compiuto un percorso di transizione. Il gender è quindi un costruzione sociale e culturale sganciata dal dato biologico vi è quindi una decostruzione del sesso biologico per costruire il sesso sociale.
Quindi genere ed identità di genere sono scollegati dal sesso ma dipendenti dalle manifestazioni esteriori, per cui lo stesso soggetto può essere maschio o femmina a seconda delle sue manifestazioni esteriori anche in giorni diversi ed in orari diversi della giornata. Quindi la sua identità di genere può o meno essere sempre conforme al suo sesso biologico in maniera alterna o continuata.
Quanto all’orientamento sessuale, si tratta di una difficile definizione dato che l’orientamento sessuale non è stabile e non si collega ad elementi di stabilità temporale, può essere mutevole, ed un soggetto potrebbe essere attratto oggi da uno dello stesso sesso e domani da uno di sesso diverso a seconda della situazione in cui si trova e può essere rivolto anche a più persone contemporaneamente
La cosiddetta teoria del gender, quindi, esprime il diritto di ciascuno di scegliere la propria identità sessuale indipendentemente dalla natura, senza valutare che tale diritto implica scelte morali religiose psicologiche che il ddl dimentica o bypassa.
È nel 2010 che l’OMS dichiara il gender diritto alla salute, con la conseguente necessità della libertà di scelta del proprio orientamento sessuale. E’ da quel momento che Il gender lascia la teoria per entrare nella politica dei parlamenti europei. Il concetto ambiguo della salute sessuale che comprende anche la libertà di scegliere il proprio orientamento sessuale trasforma un fatto naturale in culturale frutto di libera e variabile scelta individuale.
Diventa diritto per cui la condizione sessuale scelta deve cambiare il Diritto positivo con la distruzione del diritto naturale.
Paola Mescoli – UGCI Reggio Emilia
In Senato dovrà essere discussa la proposta di legge contro l’omofobia e la transfobia, nota come DDL Zan, sintesi di cinque diverse proposte di legge del medesimo tenore: val la pena di farne un esame e riflettere insieme.
La proposta di legge n. 569, presentata il 2 Maggio 2018 dall’on. Zan e altri, riguarda gli artt. 604 bis e 604 ter del Codice Penale, che punisce chiunque, da solo o riunito in associazione, “propaganda idee” o “istiga a commettere o commette atti di discriminazione” e chi “istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza” “per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. La proposta di legge prevede che nell’elenco dei motivi dei reati si aggiunga “per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”.
Precisiamo innanzitutto, anche se si tratta di cosa ovvia, che le offese, le discriminazioni o le violenze contro gli omosessuali sono già punite dalle norme generali del Codice Penale. La modifica di legge comporterebbe dunque solo un aggravamento delle pene e un impegno a mettere all’ordine del giorno anche giuridicamente un problema di particolare rilevanza.
La modifica di per sé è inserita in quella tutela delle minoranze che oggi è così sentita dalla nostra cultura e può sembrare un’innocente precisazione; in realtà solleva molte difficoltà, anche per la situazione storica in cui è inserita. Il movimento gay è oggi quanto mai agguerrito e la sua azione ha già creato grossi danni all’istituto della famiglia e ne promette altri. Inoltre, proprio per le pressioni sull’opinione pubblica, l’interpretazione che in sede giuridica si dà alle parole “propaganda” o “istigazione” è quanto mai ampia. Si pensi ad esempio al fatto che oggi non si possono chiamare “negri” gli abitanti dell’Africa, ma bisogna chiamarli “neri”, nella presunzione che il secondo termine sia meno offensivo del primo.
Questo fa sì che la norma proposta, se approvata, impedirebbe a chiunque di dire pubblicamente il proprio parere sul fenomeno gay, o sulla teoria dei gender o su qualunque argomento similare, qualora non sia in totale assenso con le teorie gay. Eppure l’argomento è molto importante, poiché comporta una scelta di vita che finisce per coinvolgere, poco o tanto, anche gli altri e sulla quale sono legittime scelte contrapposte.
In altre parole con questa norma viene impedito il libero dibattito delle idee. Né si può obbiettare che si tratta di timori infondati e che c’è differenza tra esporre le proprie idee e fare propaganda, visto che proprio a Reggio è successo che si è multata una madre che, durante il coronavirus, ha abbracciato il suo bambino che non vedeva da mesi. Sarà curioso vedere dei carabinieri che si precipitano in un bar perché un cliente ne ha sentito un altro parlare di gay o lesbiche.
D’altra parte il fenomeno gay è assai complesso ed interessa politici, economisti, psicologi, insegnanti e padri di famiglia: a nessuno di costoro possiamo porre dei divieti, che non siano quelli normali di legge.
Interessa certo anche la Chiesa, visto i difficili problemi morali che coinvolge. Con la formulazione proposta un sacerdote non potrebbe più leggere in chiesa il primo capitolo della lettera di S. Paolo ai Romani.
Inoltre la legge ha bisogno di una preventiva definizione della realtà gay, poiché, se l’inclinazione omosessuale è un fatto naturale che riceviamo alla nascita, è evidente che un individuo con inclinazioni omosessuali ha la stessa dignità umana degli altri e non può essere sottoposto a discussione, ma se, in base alla recente e famigerata teoria dei gender, l’omosessualità è una scelta come varie altre, allora è ovvio che ognuno la debba discutere in piena libertà di pensiero e di parola.
Infine, è assai pericoloso legiferare sotto la pressione di movimenti d’opinione settoriali e transeunti: ne derivano leggi non solo squilibrate in sé, ma anche destinate ad invecchiare troppo rapidamente.
A cura di UGCI Reggio Emilia