Ma cos’è il DdL Zan?

Molti parlano del ddl Zan senza averlo neppure letto, senza mai avere approfondito le questioni essenziali per la nostra civiltà anche giuridica che lo stesso pone, e senza neppure conoscere il significato delle espressioni usate nel testo di cui i ”progressisti chiedono la urgente approvazione come questione di vita o di morte, essenziale alla nostra sopravvivenza, gli altri “i retrogradi, medioevali, conservatori e tradizionalisti (termine che si vuole usare per la massima offesa) nel sottolinearne la non necessità sociale, specie nel periodo che stiamo vivendo, ne chiedono la radicale eliminazione.

Ci sembra elementarmente necessario ricordare il significato dei termini che l’art. 1 pone a base dell’intero ddl.

Che significato hanno per il ddl Zan i termini sesso –genere- orientamento sessuale- ed identità di genere?

Spiega l’art. 1: per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. 

Da tali definizioni la incertezza giuridica regna sovrana.

Nessun problema ovviamente per la definizione di sesso biologico, se per tale si intendono il sesso maschile o femminile riconosciuto come tale dall’ordinamento giuridico

Maggiori problemi per il sesso anagrafico che però in Italia al momento corrisponde al sesso biologico

I problemi nascono col “genere- l’orientamento sessuale e l’identità di genere

Iniziamo col “genere” che l’art. 1 del DDL Zan lega alla sola manifestazione esteriore della persona (vestirsi da uomo o da donna per alcuni momenti o sempre,) in maniera conforme o non conforme alle aspettative sociali connesse al sesso biologico quindi ad elementi vaghi e del tutto soggettivi. 

Collegata a questa definizione di genere vi è quella della identità di genere che consiste nella percezione e manifestazione di se stessi in relazione al genere anche se non corrispondente al sesso biologico e anche senza avere compiuto un percorso di transizione. Il gender è quindi un costruzione sociale e culturale sganciata dal dato biologico vi è quindi una decostruzione del sesso biologico per costruire il sesso sociale. 

Quindi genere ed identità di genere sono scollegati dal sesso ma dipendenti dalle manifestazioni esteriori, per cui lo stesso soggetto può essere maschio o femmina a seconda delle sue manifestazioni esteriori anche in giorni diversi ed in orari diversi della giornata. Quindi la sua identità di genere può o meno essere sempre conforme al suo sesso biologico in maniera alterna o continuata.

Quanto all’orientamento sessuale, si tratta di una difficile definizione dato che l’orientamento sessuale non è stabile e non si collega ad elementi di stabilità temporale, può essere mutevole, ed un soggetto potrebbe essere attratto oggi da uno dello stesso sesso e domani da uno di sesso diverso a seconda della situazione in cui si trova e può essere rivolto anche a più persone contemporaneamente

La cosiddetta teoria del gender, quindi, esprime il diritto di ciascuno di scegliere la propria identità sessuale indipendentemente dalla natura, senza valutare che tale diritto implica scelte morali religiose psicologiche che il ddl dimentica o bypassa.

È nel 2010 che l’OMS dichiara il gender diritto alla salute, con la conseguente necessità della libertà di scelta del proprio orientamento sessuale. E’ da quel momento che Il gender lascia la teoria per entrare nella politica dei parlamenti europei. Il concetto ambiguo della salute sessuale che comprende anche la libertà di scegliere il proprio orientamento sessuale trasforma un fatto naturale in culturale frutto di libera e variabile scelta individuale. 

Diventa diritto per cui la condizione sessuale scelta deve cambiare il Diritto positivo con la distruzione del diritto naturale.

Paola Mescoli – UGCI Reggio Emilia

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