Importanza storica ed attuale del concordato

dell’Avv. Paola Mescoli

Molti cattolici si stanno chiedendo oggi se il divieto di celebrare Messe, funerali, di fare processioni o Via crucis sia stato e sia legittimo e costituzionalmente corretto.

L’art 7 della Costituzione repubblicana afferma:

Lo stato e la chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani

I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Durante la segregazione per il Covid 19 lo Stato è entrato nelle Chiese, ha vietato le celebrazioni religiose ed addirittura i funerali.

Davvero poteva farlo? O la chiesa poteva opporsi in nome della stessa Costituzione (art. 7 e 19) e addirittura riaprire una questione che i Patti lateranensi avevano risolta?

Ma quanti italiani (e ci permettiamo di dire anche quanti parlamentari o uomini di governo) sanno che cosa sono Patti Lateranensi?

Proviamo a riassumere.

I patti lateranensi conclusi fra il Regno di Italia e la Chiesa cattolica l’11 febbraio 1929 (giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Lourdes) posero fine alla “questione romana” esistente fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica che durava dal 1870.

Sono costituiti da tre convenzioni internazionali: il trattato, la Convenzione finanziaria ed il Concordato.

Mentre il Trattato fu un accordo storico politico che pose fine alla questione romana e fece nascere lo Stato Vaticano; la convenzione finanziaria definiva le somme che lo stato italiano doveva versare alla Chiesa per essersi appropriato dei territori e dei beni di proprietà della Chiesa che facevano parte dello Stato pontificio; il Concordato è un atto giuridico, un accordo fra lo Stato italiano e la chiesa che regolamenta i rapporti giuridici relativi a persone che sono contemporaneamente cittadini dello stato italiano e fedeli della Chiesa cattolica. 

A questi Patti fecero riferimento i padri della Costituzione all’art 7, chiarendo bene che unilateralmente lo Stato non può modificarli.

Nel 1984 infatti si apportarono alcune modifiche al Concordato, in via consensuale, con gli accordi di revisione di Villa Madama.

Il concordato del 1929, con le modifiche del 1984 è quindi assolutamente in pieno vigore e lo Stato Italiano non può modificarlo unilateralmente

Per esser chiari quindi:

il Concordato ha lo scopo di disciplinare la vita della Chiesa cattolica che è in Italia, cioè della Chiesa italiana, con una finalità diversa, rispetto al Trattato, anche se ovviamente ci sono dei collegamenti di carattere giuridico e soprattutto di carattere ideale. Per cui una eliminazione del Concordato avrebbe conseguenze su tutti i Patti Lateranensi.

Senza pretese esaustive ci piace ricordare che nel concordato è assicurata alla chiesa (art. 1) il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica; è garantita (art. 2) piena libertà di comunicazione tra Santa Sede, Vescovi, clero e mondo cattolico “senza alcuna ingerenza del Governo italiano”, nonché piena libertà, senza alcun onere fiscale, di pubblicare ed affiggere all’interno e alle porte esterne degli edifici di culto od uffici ecclesiastici istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli; gli edifici aperti al culto sono esentati da requisizioni ed occupazioni, e la forza pubblica (tranne che nei casi di urgente necessità) ha divieto di entrare in edifici aperti al culto senza averne dato avviso all’autorità ecclesiastica (art. 9); alla scuola privata confessionale è riconosciuta la garanzia dell’esame di Stato (art. 35). Fu proprio il concordato che riconobbe effetti civili al matrimonio canonico e delle cause di nullità ecclesiastiche facendo quindi cessare l’obbligo sino allora vigente della doppia celebrazione civile e religiosa (art. 34); estensione dell’ora di religione cattolica (introdotta dal Ministro Gentile nelle elementari) a tutte le scuole di ogni ordine e grado (art. 36). Solo per citarne alcune.

Nel 1984 consensualmente vennero concordate alcune modifiche rese necessarie dal mutare dei tempi e dal concilio Vaticano II, ma, come scrisse il prof. Giuseppe Dalla Torre che fece parte della delegazione per la modifica “non mi pare che ci siano al momento esigenze di modifiche o di aggiornamenti. Semmai si potrebbe osservare che talora nella prassi, soprattutto giurisprudenziale, non sempre la lettera delle sue disposizioni appare pienamente osservata, come invece dovuto per solenni impegni assunti dallo Stato in sede internazionale” (11/02/2013 – ancora on line)

. L’accordo consta di quattordici articoli, i quali intendono affermare e tutelare:

  • Art 1: L’indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).
  • Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
  • Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
  • Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
  • Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di “urgente necessità”.
  • Art 6: Le festività religiose.
  • Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
  • Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
  • Art 9: L’istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
  • Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
  • Art 11: L’assistenza spirituale.
  • Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.
  • Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.
  • Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, vi si impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze, per il tramite di un’apposita commissione paritetica.

Purtroppo i recenti episodi vissuti dalla Chiesa in Italia fanno dubitare e molto della volontà dello Stato Italiano di mantenere fermi gli accordi liberamente sottoscritti nel 1929 e concordemente modificati nel 1984. Questi dubbi su una prassi statale poco scrupolosa nel rispetto del concordato sono confermati dagli avvenimenti attuali. È comprensibile che la cultura anticlericale sia avversa al concordato ed è naturale che chi non ne conosce la storia, e quindi non sa a quante difficoltà e contrasti abbia posto fine, non percepisca la sua importanza; esso però è lo strumento per la realizzazione della libertà religiosa e della pace sociale all’interno della società moderna, libertà e pace così gravemente calpestate oggi da tante parti. La difesa del concordato è dunque un dovere anche per la Chiesa ed una necessità per tutti, con una cultura molto attenta alle tante insidie che la cultura multireligiosa del futuro può contenere in sé.

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