Il ginepraio di norme. Elenco semiserio delle norme

dell’Avv. Franco Stefanelli

Nel primo libro dei Re (19, 5), si racconta che Elia, inoltratosi nel deserto una giornata di cammino, andò a ripararsi sotto un ginepro e, desideroso di morire, disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri”.

Il deserto lo abbiamo visto tutti (rigorosamente dalle finestre delle nostre case) durante le scorse settimane nella nostra città; l’attuale legislatore certamente non è migliore dei suoi padri (ma non tanto da meritarsi la pena capitale… per carità cristiana!), però il ginepraio di norme cresciuto in questi mesi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proprio non pare offrire alcuna protezione (ne cives ad arma ruant).

Per dare un’idea di massima di questa concerie, di seguito si rimette un lungo, incompleto e noioso elenco dei principali provvedimenti normativi, che si limita a quelli provenienti dalle Autorità nazionali… ed infatti, a questi si devono aggiungere ordinanze, decreti e grida comunali e regionali: insomma, qualcosa in più dei dieci comandamenti, che da duemila anni reggono la Chiesa.

Partiamo dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (sì, la data è corretta!), con cui è stato dichiarato lo «stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» e poi attendiamo ventitré giorni per il d.l. n. 6 recanti «Misure urgenti [a quella data per forza!, n.d.a.] in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il d.p.c.m. di pari data con le relative disposizioni attuative, a cui fanno seguito ulteriori tre d.p.c.m. con “ulteriori disposizioni attuative” rispettivamente del 25.02.2020, del 01.03.2020 e del 04.03.2020; il 05.03.2020, a tempo di record, il d.l. n. 6/2020 è convertito, con modifiche, nella l. n. 13/2020.

Nel frattempo è emanato il d.l. 02.03.2020 n. 9 in materia di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, ed a stretto giro la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05.03.2020 ed un nuovo d.p.c.m. dell’8.03.2020 (quello che include Reggio Emilia nella c.d. “zona rossa”). Lo stesso giorno, è emanato il d.l. n. 11 (in materia di svolgimento dell’attività giudiziaria) e seguono a ruota il d.p.c.m. 09.03.2020, che estende le previsioni del d.p.c.m. 08.03.2020 all’intero territorio nazionale, il d.l. n. 14/2020 dello stesso giorno (potenziamento del S.S.N.) ed un ulteriore d.p.c.m. in data 11.03.2020, che sospende le attività commerciali. In data 17.03.2020 vede la luce il famoso decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18/20, che sarà convertito in l. 24.04.2020 n. 27), il quale potenzia il S.S.N. e provvede circa il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese; mentre l’escalation delle chiusure raggiunge l’apice con il d.p.c.m. 22.03.2020, in base al quale viene disposta la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali (salvo rare eccezioni), e con l’altro famoso d.l. c.d. “Italia zona rossa” (n. 19 del 25.03.2020), che consente l’adozione di limitazioni assai stringenti anche allo spostamento delle persone; a questi fanno seguito il d.p.c.m. 01.04.2020 e successivamente il d.p.c.m. 10.04.2020, recanti le disposizioni attuative.

La cavalcata dei decreti continua con due d.l. dell’8.04.2020: il n. 22, in materia di scuola, ed il n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), con l’ultimo, in ordine di tempo, d.p.c.m. di attuazione del d.l. n. 6/2020 in data 26.04.2020 ed infine con il d.l. 30.04.2020 n. 28, in materia di giustizia.

A ciò vanno aggiunti circa duecento tra decreti, ordinanze, protocolli, direttive, provvedimenti e note di ministeri, dipartimenti e commissari straordinari, senza contare, come detto in apertura, la normativa locale né le “domande e risposte” (FAQ), le quali ultime non sono fonti normative: «quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l’impotenza de’ loro autori; o, se producevan qualche effetto immediato, era principalmente d’aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da’ perturbatori, e d’accrescer le violenze e l’astuzia di questi».

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