Spunti di diritto comparato: libertà religiosa al tempo della pandemia in Spagna

Della Dott.ssa Rossella Iandoli

Il Concordato del 1953, firmato il 27 agosto dalla Spagna di Francisco Franco con il Vaticano (sotto il pontificato di Papa Pio XII) fu fatto principalmente per spezzare l’isolamento internazionale spagnolo dopo la seconda guerra mondiale. Il Concordato diede alla Chiesa cattolica in Spagna una serie di privilegi come: finanziamenti statali; esenzioni dalla tassazione del governo; matrimoni canonici per tutti i cattolici; sussidi per nuove costruzioni edili; censura dei materiali ritenuti offensivi dalla chiesa; diritto di istituire università; diritto di gestire stazioni radio e pubblicare giornali e riviste; protezione dall’intrusione della polizia nelle proprietà della chiesa; esenzione del clero dal servizio militare.

Con la morte di Franco nel 1975 e la successiva transizione della Spagna verso la democrazia, il Concordato fu cambiato e modificato nel 1976 con una convenzione che abolì il diritto di nominare i vescovi per il capo di stato spagnolo. Nel 1978, la nuova monarchia costituzionale democratica, che portò alla fine della dittatura, stabilì il principio di neutralità religiosa (aconfesionalidad) dello stato spagnolo e la completa libertà di religione per i suoi cittadini. Nel 1979, un’altra convenzione tra governo spagnolo e Santa Sede cambiò la legge relativa agli aspetti finanziari e ai sussidi pubblici per la chiesa cattolica. 

In questi mesi di chiusura totale per la pandemia in corso, anche il governo socialista di Pedro Sanchez ha emanato un decreto che ha proibito dal 14 marzo 2020 la celebrazione delle funzioni religiose con la presenza dei fedeli, allo scopo di tutelare la popolazione dalla diffusione del nuovo Coronavirus. Non sono mancati, come sul nostro territorio italiano, episodi in cui la polizia facesse irruzione durante la Santa Messa, interrompendo bruscamente la funzione e talvolta anche irrogando una sanzione amministrativa. Anche nelle diocesi spagnole ci si è organizzati con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione per offrire ai fedeli il servizio liturgico con streaming, videomessaggi e celebrazioni mandate in onda sulle reti nazionali e locali. La voglia dei fedeli di partecipare di persona all’Eucarestia è tanta, al punto che molti hanno inviato richieste espresse al presidente della Conferenza Episcopale spagnola, Juan Osè Omella, il quale ha assicurato che avrebbe lavorato con l’esecutivo per ripristinare le Messe.

Il 9 maggio sono state pubblicate sul BOE (gazzetta ufficiale spagnola) le disposizioni relative alla riapertura dei luoghi di culto. All’art 9 dell’Ordine SND / 399/2020 figurano le seguenti modalità:

– La presenza nei luoghi di culto è consentita, ma a due condizioni: da un lato, che non superi un terzo della sua capacità e, dall’altro, il rispetto delle misure generali di sicurezza e igiene stabilite dalle autorità sanitarie.

– Il contatto fisico dovrebbe essere evitato, con un metro di distanza tra la persona e il sedile, oltre a non poter “toccare o baciare oggetti di devozione o altri oggetti che vengono di solito gestiti”. Non ci saranno anche esibizioni di cori.

– L’uso di una mascherina è generalmente raccomandato.

– L’uso di acqua benedetta non è consentito nei luoghi di culto, come mezzo per prevenire l’infezione da coronavirus.

– Non è consentita la distribuzione di fogli parrocchiali o brochure di alcun tipo.

(Segue il dispositivo integrale della normativa predetta) 

Art. 9

1. La partecipazione ai luoghi di culto sarà consentita a condizione che non superi un terzo della sua capacità e che siano rispettate le misure generali di sicurezza e di igiene stabilite dalle autorità sanitarie.

2. Se la capacità massima non è chiaramente definita, per il calcolo possono essere utilizzati i seguenti standard:

a) Spazi con sedili individuali: una persona per posto, la distanza minima di un metro deve essere rispettata in ogni caso.

b) Spazi con sponde: una persona per ogni metro lineare di sponda.

c) Spazi senza posti: una persona per metro quadrato di superficie riservata ai partecipanti.

d) Per tale calcolo, verrà preso in considerazione lo spazio riservato ai partecipanti, esclusi i corridoi, le sale, il posto della presidenza e dei collaterali, i cortili e, se del caso, i servizi igienici.

Una volta determinato il terzo della capacità disponibile, verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. La capacità massima deve essere pubblicata in un luogo visibile nello spazio per il culto.

L’esterno degli edifici e la via pubblica non possono essere utilizzati per la celebrazione di atti di culto.

3. Fatte salve le raccomandazioni di ciascuna confessione che tengono conto delle condizioni dell’esercizio di adorazione proprie di ciascuna di esse, in generale devono essere osservate le seguenti raccomandazioni:

a) Uso della mascherina in generale.

b) Prima di ogni incontro o celebrazione, le attività di disinfezione devono essere eseguite negli spazi utilizzati o da utilizzare e durante lo sviluppo delle attività, la disinfezione degli oggetti che vengono toccati più frequentemente verrà ripetuta.

c) Le entrate e le uscite saranno organizzate per evitare gruppi di persone negli ingressi e nei dintorni dei luoghi di culto.

d) I distributori di gel idroalcolici o disinfettanti con attività virucida autorizzati e registrati dal Ministero della Salute saranno messi a disposizione del pubblico, in ogni caso all’ingresso del luogo di culto, che deve sempre essere in condizioni d’uso.

e) Non è consentito l’uso di acqua benedetta e le abluzioni rituali devono essere eseguite a casa.

f) La distribuzione dei partecipanti sarà facilitata all’interno dei luoghi di culto, indicando se necessario i posti o le aree utilizzabili a seconda della capacità consentita in qualsiasi momento.

g) Nei casi in cui i partecipanti si fermano direttamente a terra e si tolgono le scarpe prima di entrare nel luogo di culto, verranno utilizzati tappeti personali e le calzature verranno collocate nei luoghi previsti, insaccate e separate.

h) La durata degli incontri o delle celebrazioni sarà limitata al più breve tempo possibile.

i) Nel corso di riunioni o celebrazioni, si eviteranno:

1. Contatto personale, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

2. La distribuzione di qualsiasi tipo di oggetto, libri o brochure.

3. Toccare o baciare oggetti di devozione o altri oggetti che di solito vengono gestiti.

4. Esibizione di cori.

Fonti utilizzate: 

Concordato Spagna Santa Sede:

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_it.html

Sito Ufficiale Boletìn Oficial del Estado per l’Orden SND/399/20

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/numero-chiuso-e-fedeli-distanziati-cos-le-messe-dalleuropa-agli-states

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