Diritto penale e Coronavirus

della dott.ssa Rossella Iandoli

Tante sono le questioni che toccano il diritto penale riguardo al Coronavirus, ci limitiamo di seguito a descriverne solo alcune premettendo che l’intento non è quello di criticare le scelte adottate, ma piuttosto di riflettere in modo costruttivo.

Riserva di legge in materia penale

Le misure limitative introdotte dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dai DPCM che si sono susseguiti hanno posto non pochi dubbi sulla legittimità costituzionale. 

Nel nostro ordinamento vige il principio di legalità e determinatezza, che sotto il profilo penalistico viene enunciato all’art. 25 co.2 della Costituzione, per salvaguardare i cittadini da eventuali abusi del potere giudiziario. Se un problema preliminare sulla gerarchia delle fonti e sull’uso del decreto legge è giustificato dalla situazione emergenziale, da ragioni di necessità ed urgenza, che legittimano il ricorso a questo strumento, anche se si tratta di una disciplina fortemente incisiva della libertà personale, rimangono comunque perplessità per quanto riguarda il principio di determinatezza.

Il nuovo D.L. 25 marzo 2020, n.19 ha però eliminato l’illecito penale (solo) per chi non rispetta la “quarantena fiduciaria”, introducendo un illecito amministrativo, forse anche per contenere il sistema della giustizia penale già sovraccarico. Il Ministero dell’Interno infatti, aveva reso noto che solo tra l’11 e il 14 marzo sono state denunciate per la sola violazione dell’art 650 c.p. oltre 20.000 persone.

Responsabilità medica e tutela degli operatori sanitari 

Molto si parla dell’esigenza, in presenza del deficit di organico, in cui ci si è trovati costretti a servirsi di altri operatori sanitari, anche se privi della necessaria specializzazione. Da parte di questi vi è un’assunzione volontaria del rischio, di norma punibile a titolo di colpa perché si viola una regola cautelare prudenziale. In altri drammatici casi i medici hanno dovuto valutare, fra pazienti con diverse speranze e possibilità di sopravvivenza, chi includere o escludere dal ricovero, dall’accesso alla terapia intensiva o alla ventilazione: la scelta di chi curare prima o addirittura non curare.

Sicuramente ci dovrà essere una valutazione caso per caso e un accertamento dei loro obblighi, ci si chiede però se sia giusto o meno esonerare la loro responsabilità medica e chiedere uno scudo penale, che è attualmente garantito solo per le ipotesi dell’art 590 sexies c.p.( ma ad oggi privo di linee guida riguardo l’emergenza), che “scrimini” in qualche modo la loro omissione, o la loro condotta negligente e imprudente, dettata da una situazione imprevedibile e oltremodo stressante. 

Criminalità

Alcuni stanno analizzando come cambia la criminalità alla luce della situazione che stiamo vivendo. Si parla di un aumento dei reati informatici, verosimilmente c’è una serie di reati che diminuiscono come i furti in appartamento. Si segnala un incremento delle violenze domestiche, poiché la convivenza forzata può portare ad aumento di reati in ambiente domestico, e quindi violenza di genere. 

Si pongono problematicità criminali legate al mondo dell’economia , truffe e frodi fiscali che possono essere poste in essere per cercare di carpire fraudolentemente finanziamenti pubblici. Inoltre tutto il tema della crisi d’impresa, pensando a quante aziende andranno incontro o sono chiamate a gestire la crisi per effetto del coronavirus.

Sovraffollamento delle carceri

Problema non di certo nuovo, ma che si è ingigantito sin dall’inizio del lockdown , e ha portato i detenuti, in preda al panico, a gravose rivolte all’interno degli istituti penitenziari. 

Il rischio della diffusione del virus è maggiore poiché queste strutture sono chiuse, e si presenta un sovraffollamento di ben il 120% in più ( dati del Ministero della Giustizia al 29 febbraio 2020) della capienza normale. Si conviene quindi che il distanziamento sociale è impossibile da realizzare, dal momento che le condizioni igieniche sono spesso precarie, e anche il solo lavarsi le mani risulta difficile. Si consideri inoltre che lo stato di salute dei detenuti è già cagionevole, dal momento che il 67% di loro risulta avere almeno una patologia pregressa, che li porta ad essere considerati soggetti a rischio.

Gli interventi presi dal Governo sono: colloqui in presenza sospesi e sostituiti con quelli “da remoto” ( videoconferenza); misure alternative (detenzione domiciliare e semilibertà) con procedure semplificate per i nuovi detenuti. Timidi rimedi se guardiamo all’operato intrapreso da altri paesi. 

Condizione degli stranieri e dei soccorsi in mare 

Si solleva inoltre il rischio di contagio dentro i centri per gli stranieri , sia in quelli che hanno una forma simil detentiva come i centri temporanei per il rimpatrio, sia nei centri per i richiedenti asilo dove non c’è una forma di vera e propria detenzione ma comunque un rischio di contrarre il virus.

A ciò si aggiunge il tema dei soccorsi in mare sotto il profilo della responsabilità penale di chi soccorre gli immigrati, tema che si incrocia con quello del Covid, dopo l’emanazione del decreto interministeriale sull’operatività dei porti del 7 aprile 2020 in cui si è disposto che, per l’intero periodo di emergenza sanitaria, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e la definizione di Place of Safety ai sensi della Convenzione di Amburgo”.

In questo scenario tornano dunque ad affacciarsi le problematiche relative agli eventuali profili di responsabilità penale dei comandanti degli equipaggi, delle navi, e delle ONG impegnati nelle operazioni di search and rescue che si concludono in un porto italiano.

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